Non contestazione: il giudice deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio.

La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti [Tribunale di Pescara, sezione lavoro, sentenza del 28.4.2013].   Scarica qui la sentenza >>   CondividiPost correlati:Onere di contestazione specifica e contestazione relativa al valore probatorio di quanto all ..........

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