Non contestazione di un fatto in comparsa di risposta: il giudice deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio e deve ritenerlo sussistente

Va confermato l’orientamento che l’art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.06.2015, n. 12600].

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