Non adeguatamente motivata la sentenza d’appello che si limiti ad evocare una CTU dichiarando genericamente di condividerne gli assunti

Posto che il giudizio di appello continua ad ispirarsi ad una logica devolutiva e, quindi, di revisio prioris istantiae, sebbene nei limiti della specificità dei motivi di appello, si deve ritenere non adeguatamente motivata la sentenza di appello che si limiti ad evocare una CTU, dichiarando genericamente di condividerne gli assunti. Non è consentito, infatti, al giudice di secondo grado procedere all’adempimento del dovere motivazionale non come giudice di appello, ma come se fosse investito di un giudizio di legittimità. Una motivazione che in un compendio probatorio plurale si affidi unicamente alla CTU, nella sua apoditticità, è del tutto incapace di costituire il fulcro motivo di qualsivoglia sentenza, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi del giudice, nè a lasciar trasparire il percorso argomentativo da questi seguito e, per tale limpida ragione, le stesse giammai possano essere valutate alla stregua di un sostanziale salvacondotto per il Giudice che abbia affidato alle stesse la motivazione del proprio decisum, il quale resta invece comunque viziato.

NDR: in tal senso Cass. 05/05/2020, n. 8460.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.12.2020, n. 28073