Nome dell’avvocato indicato in modo errato: notifica valida

Deve ritenersi perfezionata ai sensi del secondo comma dell’art. 138 c.p.c. la notifica effettuata al domiciliatario della parte, sebbene sia stato indicato in modo errato il nome del procuratore, effettivo destinatario della notifica, che, pertanto, abbia rifiutato l’atto notificato (fattispecie in cui la relata di notifica recava la corretta identificazione dell’indirizzo dello studio ma l’indicazione del nome “Livia”, invece che “Lia”).

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.10.2018, n. 26260