No all’ordine di trattazione proposto dalla parte

In virtù dell’art. 132 cod.proc.civ. la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, espressione che legittima il Giudice a concentrarsi solo sui punti nodali della controversia cogliendone il nocciolo essenziale senza necessità di esaminare le ulteriori questioni e in particolare senza necessità di rispettare quello che astrattamente sarebbe l’esatto ordine di trattazione [Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 16.06.2015].

Scarica qui >>