No alla rimessione in termini se il contumace si allontana dalla residenza senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato.

Ai sensi dell’art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento, sicché non può essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell’atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.5.2014, n. 10183].

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