No alla CTU meramente esplorativa

Sussiste il divieto “della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un’indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.

La parte non può limitarsi ad un elenco generale ed astratto di invalidità dovendo allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della pretesa ovvero l’effettiva ricorrenza di tali presupposti nel rapporto in esame.

Solo le contestazioni formulate debitamente potranno considerarsi validamente proposte e meritevoli di istruttoria, risultando diversamente la richiesta di consulenza tecnica inammissibile poiché meramente esplorativa atteso che la stessa non può essere utilizzata per ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti.

Tribunale Firenze, sezione terza, sentenza del 3.1.2023