No al reclamo incidentale su questioni di giurisdizione
La parte reclamata non è tenuta a proporre reclamo incidentale sulla questione di giurisdizione giacchè (applicandosi al reclamo i principi in tema di impugnazioni discendenti dall’art. 333 c.p.c.) non è necessaria la proposizione del gravame incidentale della parte totalmente vittoriosa che voglia far riesaminare dal giudice dell’impugnazione eccezioni assorbite o risolte sfavorevolmente [Tribunale di Torino, sezione prima, sentenza del 13.5.2013].