No al rapporto di lavoro se non si raggiunge la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica (attendibilità)

Non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro, dopo aver rammentato che la valutazione del compendio probatorio sia informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – e rimessa al  discrezionale  apprezzamento  del  giudice  di  merito,  insindacabile,  ove  motivato  e  non abnorme.

Tribunale Vibo Valentia, sezione prima, sentenza del 2.11.2022, n. 955 (giud. I. Nasso)


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