No al danno in re ipsa da occupazione sine titulo, con la firma delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, sulla configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, hanno affermato:
– che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
–che se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
–che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza del 15.11.2022, n. 33645
NdR: la sentenza era stata predetta in data 18.3.2022, tramite la formula spiegata in VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, DirittoAvanzato, 2018.