No al danno esistenziale: la terza sezione della Cassazione contraddice se stessa dopo pochi giorni?
In forza del principio di unitarietà del danno non patrimoniale è ormai acquisito che non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.1.2014, n. 1762].