Nelle cause di opposizione a precetto non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali
Nelle cause di opposizione a precetto non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali. Infatti, l’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 3 e dell’ordinamento giudiziario, art. 92.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.10.2020, n. 23754