Negoziazione assistita: si può andare avanti anche contro il parere del P.M.

In tema di negoziazione   assistita  per  la  soluzione  consensuale  della separazione  personale, ed, in particolare, in ordine ai poteri di verifica da parte dell’organo giurisdizionale della corrispondenza delle condizioni pattuite all’interesse dei figli, posto che il parere del P.M. è obbligatorio ma non certamente vincolante, deve ritenersi che il presidente del Tribunale, rivalutate le condizioni, le ragioni addotte a sostegno dell’accordo e la documentazione allegata, possa, in difformità al parere del P.M., ravvisare, invece, l’adeguatezza delle condizioni e sufficientemente salvaguardati gli interessi della prole, così da potere autorizzare l’accordo [Tribunale di Palermo, sentenza del 24.3.2015].

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