Negoziazione assistita obbligatoria: no se la parte può stare in giudizio personalmente (ivi compreso l’avvocato che attivi la tutela ex d.lvo 150/2011)

La pretesa creditoria che rimanga contenuta nei limiti di 50.000 euro richiede, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il preventivo tentativo di negoziazione assistita, salvo si tratti di controversia riconducibile alla categoria di quelle per le quali le parti possono stare in giudizio personalmente. In questa categoria ricade la domanda introdotta dall’Avvocato per recuperare un suo credito, là dove questi si avvalga della procedura speciale di cui all’art. 14 d. lgs.150/2011 ove, al comma III, è espressamente previsto che nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente [Tribunale di Milano, sentenza del 14.10.2015].

La Nuova Procedura Civile