Negoziazione assistita: in caso di mancata risposta, può essere concessa la provvisoria esecuzione
La disposizione contenuta nell’art. 4 comma primo del d.l. 132/2014, secondo cui la mancata risposta all’invito alla stipula di una convenzione assistita può essere valutata dal Giudice ai fini di cui all’art. 642 comma primo c.p.c., va interpretata nel senso che tale comportamento consente al giudice di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, seppur non vale a esonerare l’istante dal fornire prova della propria pretesa [Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.9.2015].