Negoziazione assistita familiare con figli minori: il giudice può autorizzare l’accordo in difformità al parere del PM

In tema di negoziazione assistita c.d. familiare, in caso di figli minori, il procedimento che si instaura innanzi al presidente del tribunale a seguito della trasmissione dell’accordo da parte del P.M. ed alla sua denegata autorizzazione, ha natura giurisdizionale; è assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione e si conclude, nel contraddittorio delle parti e senza ritardo, con ordinanza. Il parere del P.M. è obbligatorio ma non vincolante, mentre i coniugi possono integrare o modificare le condizioni dell’accordo con riguardo ai figli: il provvedimento conclusivo consiste in un provvedimento autorizzatorio o nel diniego dell’autorizzazione (e non in un provvedimento di omologazione dell’accordo). Inoltre, non appare ammissibile, in caso di diniego dell’autorizzazione, una possibilità di trasformazione di tale rito in quello proprio della separazione consensuale ex art. 711 c.p.c., mentre non va esclusa la proponibilità di un successivo autonomo ricorso per separazione consensuale [Tribunale di Termini Imerese, ordinanza del 24.3.2015].

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