Negoziazione assistita c.d. familiare: per la trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare basta l’autenticazione degli avvocati

In materia di famiglia ex art. 6, D.L. 132/2016 non è richiesta/necessaria, ai fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare eventualmente contenuti in un Accordo di negoziazione assistita, l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un “pubblico ufficiale a ciò autorizzato” di cui all’art. 5, comma 3, del medesimo D.L.[ Tribunale di Pordenone, provvedimento del 17.3.2017].

 

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In senso contrario,  Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 9.3.2017, causa C-342/15, in La Nuova procedura Civile, 2, 2017, secondo cui è riservata ai notai l’autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari; va esclusa la possibilità di riconoscere che – in uno Stato membro – siffatta autenticazione sia effettuata, secondo il suo diritto nazionale, da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.

 

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