Negoziazione assistita c.d. familiare, omessa informativa dell’avvocato sull’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati coi genitori, conseguenze

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati non va autorizzato qualora l’omesso avviso alle parti ex art. 6, comma 3, d.l. 132/2014, conv, in l. 162/2014 – secondo cui, tra l’altro, nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori – pur non presidiato da una sanzione di nullità della negoziazione, abbia concretamente comportato un accordo che contrasta con l’interesse dei minori a conservare una relazione continuativa con il genitore non collocatario, nel rispetto del principio di bigenitorialità.

La fase avanti al Presidente è da ricondurre lato sensu alle forme del rito camerale e al giudicante deve riconoscersi autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M. quanto alla portata delle condizioni della separazione o del divorzio, o della modifica delle originarie pattuizioni, anche sulla scorta delle delucidazioni che le parti possono fornire, in ordine ai punti di dissenso del P.M., comparendo personalmente in udienza.

 

Tribunale di Torino, decreto del 29.5.2017