Mutuo: nozione di interessi usurai e banca condannata alla restituzione
Ai fini della dichiarazione della nullità delle clausole – perché affette da usura originaria – con cui siano pattuiti gli interessi nei contratti di mutuo, va affermato che la commissione per estinzione anticipata concorre alla determinazione del tasso d’interesse complessivamente pattuito, nonché va dato seguito all’orientamento interpretativo secondo cui ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2 c.c., si intendono usurari soltanto gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, non assumendo rilievo ai fini dell’accertamento del carattere usurario degli interessi la circostanza che il tasso concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura (nella specie la banca è stata condannata a restituire gli interessi corrispettivi e moratori versati dalla parte mutuataria nell’ambito di due contratti di mutuo, con esonero dal versamento di interessi futuri).