Mutamento della domanda e ipotetico concorso di norme a presidio dell’unico diritto azionato (diritto di riscatto e prelazione legale e convenzionale)

Va affermato i seguenti principi di diritto:

–        la questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all’individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell’unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica;

–        il diritto di riscatto, previsto per le locazioni ad uso abitativo dalla L. n. 431 del 1998, art. 3, in combinato disposto con la L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39, è conseguenza della prelazione legale che può concorrere anche con la prelazione convenzionale, essendo compito del giudice di merito provvedere alla qualificazione della fattispecie concreta sulla base dei fatti complessivamente dedotti e tenuto conto delle parti processuali presenti in giudizio, anche alla luce dei principi di economia processuale e di conservazione delle prove.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.9.2018, n. 23167