Multa per mancato pagamento della sosta: il giudice di pace deve pronunciarsi secondo equità? La pronuncia è appellabile?

Il servizio di sosta regolamentata nei centri urbani viene affidato in gestione in quanto servizio di pubblica utilità regolamentato, quanto al rapporto contrattuale che si instaura tra l’ente gestore e gli utenti, da condizioni standard predeterminate unilateralmente dall’ente locale, giusta quanto prevede l’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f). Pertanto, ravvisata la condizione derogatoria di esclusione della controversia dal giudizio necessario di equità – pur ricadendo il valore della controversia nel limite previsto dall’art. 113 c.p.c., comma 2,  atteso che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio risulti regolato da “condizioni standard” (delimitazione degli spazi fruibili per la sosta; gli orari del servizio, importo della tariffa a tempo, etc.), unilateralmente predisposte dall’ente locale e rivolte al pubblico indifferenziato degli utenti, e come tale deve ricondursi alla categoria dei rapporti derivanti da contratto concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c. – la relativa decisione del Giudice di Pace risulta impugnabile mediante appello, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 1 (va quindi cassata la decisione del tribunale con cui si dichiari inammissibile l’appello proposto avverso la decisione del GdP di condanna quale “penale per il mancato pagamento delle tariffe per sosta veicolare su aree comunali adibite a parcheggio”, in quanto, secondo il Tribunale, la decisione impugnata era stata pronuncia secondo equità necessaria ex art. 113 c.p.c., essendo il valore della lite inferiore ad Euro 1.100,00 e non essendo stata formulata nell’atto di appello alcuna delle censure a critica vincolata consentite dall’art. 339 c.p.c., comma 3).

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.12.2017, n. 30678