Motivazioni ad abundantiam: conseguenze ai fini dell’impugnazione

Va confermato l’orientamento secondo cui quando il giudice di merito giustifica la propria decisione con motivazioni ad abundantiam, occorre distinguere due ipotesi:

-quando il giudice adotta una doppia ratio decidendi sul merito (ad esempio: l’obbligazione è prescritta ma se non lo fosse sarebbe nulla), tutte e due le motivazioni sorreggono la decisione, e tutte e due devono essere impugnate in sede di legittimità da chi domanda la riforma della sentenza;

-se, invece, il giudice adotta una decisione in rito con la quale dichiara inammissibile la domanda o il motivo di gravame, così facendo egli si spoglia della potestas iudicandi sul merito; in questo caso, se poi il giudice procede comunque all’esame di quest’ultimo, la relativa statuizione è tamquam non esset, e sarà di conseguenza inammissibile, per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., il motivo di impugnazione che contesti la decisione sul merito della questione [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.10.2014, n. 22331].

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