Motivazione per relationem: rinvio a precedenti conformi solo se sono di facile reperibilità

La motivazione “per relationem” di una sentenza, in linea di principio ammissibile, deve permettere tuttavia un agevole reperimento della sentenza citata mediante riproduzione dei suoi contenuti, oggetto di autonoma valutazione critica, così da consentire la verifica di compatibilità logico-giuridica del richiamo operato; pertanto, quando il rinvio ad una sentenza di merito di commissione tributaria, relativa ad un altro processo, avvenga con la sola indicazione del numero della sentenza e dell’anno, ma senza indicazione della sezione, tale rinvio deve considerarsi illegittimo, perché le sentenze di merito non sempre sono facilmente reperibili ed, inoltre, la relativa numerazione viene effettuata per ciascuna sezione e non per commissione, né la parte può essere obbligata a ricerche di documenti extraprocessuali.

 

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 12.02.2013, n. 3340