Motivazione per relationem: legittima, ma a queste condizioni

La motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima, unicamente se e in quanto il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi d’impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando, come nella specie, la laconicità deità motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutandone d’infondatezza dei motivi di gravame [Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 6.5.2015, n. 9068].

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