Morte dell’unico difensore: interruzione del processo anche se giudice e parti non ne sono a conoscenza (+ nullità atti successivi e sentenza)

La morte, nel corso del giudizio, dell’unico difensore della parte costituita, fino alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., comporta l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. L’irrituale prosecuzione del giudizio – avvenuta nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo – può essere dedotta e provata in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all’uopo necessari. Dovrà altresì essere valutato il concreto pregiudizio del diritto di difesa sulla base delle allegazioni e delle prove, anche presuntive, delle quali è onerata la parte interessata.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.2.2019, n. 4159