Morte della parte in appello, mancata dichiarazione: come procedere alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice di primo grado?

La giusta parte va individuata in quella che ha instaurato e contro cui è stato instaurato il giudizio, ossia nelle parti che lo hanno fondato e costruito, conferendo il loro mandato al difensore per la globale cura della controversia: soggetti che, seppur menomati nella loro capacità o nella loro stessa esistenza in vita, continuano a veder tutelate le proprie ragioni, in favore di coloro che saranno i successori, ad opera del rappresentate prescelto, al quale soltanto è conferito il potere di disvelare nel processo l’avvenuta verificazione di quella menomazione. Un principio analogo deve essere affermato con riferimento alla eventuale riassunzione del processo innanzi al giudice di primo grado, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., quando l’evento interruttivo si è verificato durante il giudizio di appello e non è stato dichiarato o notificato. Deve quindi ritenersi regolare la riassunzione del giudizio eseguita mediante notificazione dell’atto di riassunzione al procuratore che si era costituito davanti alla Corte di appello e che non aveva mai dichiarato l’evento interruttivo (decesso) verificatosi in capo al suo assistito [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 25.5.2015, n. 10733].

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