Morte del convenuto dopo la notifica dell’atto di citazione ma prima della costituzione, sentenza, impugnazione, termini: equiparazione dell’erede al contumace

Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l’automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell’atto di citazione ma prima della costituzione, è, in conformità alla regola generale stabilita dall’art. 327 c.p.c., comma 1, di un anno (ora sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza, a meno che i suoi eredi, nell’impugnarla, non alleghino specificamente l’esistenza dei presupposti per l’applicazione del secondo comma dello stesso art. 327 c.p.c., dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per nullità della citazione o della sua notificazione. Tale equiparazione comporta, con l’applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., comma 2, che gli eredi debbano allegare specificamente la mancata conoscenza del processo, fornendone la prova, anche sulla base di elementi presuntivi in relazione alle circostanze del caso.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 22.3.2017, n. 7221