Modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c.: connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio

Ai sensi dell’art. 183 c.p.c., nel testo – applicabile “ratione temporis” alla presente fattispecie – introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 18 (e anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006, n. 51), è consentito all’attore, nella prima udienza di trattazione, di proporre le sole domande e le eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, mentre rimane preclusa alle parti la facoltà di proporre domande nuove che potessero essere proposte già con la citazione o la comparsa di risposta; lo stesso comma 5, consente a sua volta alle parti, con le memorie depositate nel termine, non già di proporre domande nuove, sia pure con il limite sopra ricordato che esse siano conseguenza delle difese avversarie, ma soltanto di precisare e modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte. La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre però che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 22.1.2018, n. 1532