Misure di coercizione indiretta ex art. 614bis c.p.c., Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c., cumolo, ammissibilità?

Posto che l’esperibilità del rimedio ex art. 614bis c.p.c., in presenza della possibilità di adire l’autorità giurisdizionale ex art. 2932 c.c., costituisce profilo controverso in via interpretativa, premessa la generale fruibilità di questo secondo rimedio, qualunque sia la fonte dell’obbligo di contrarre, questo Giudice propende per la soluzione affermativa, ovvero per la cumulabilità dei due rimedi. In tal senso, depongono sia ragioni testuali che ragioni di carattere sistematico. Tribunale di Brindisi, provvedimento del 6.5.2024 Download CondividiPost correlati:CERRATO, Sui rapporti tra tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e coercizione i ..........

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