Messa alla prova, profilo soggettivo: va tenuto conto dell’età, dell’acquisita consapevolezza del disvalore sociale del reato e dell’adesione al percorso di mediazione con la vittima

Al fine di valutare l’esito della mesa alla prova il giudice è tenuto a prendere in considerazione il dato oggettivo del comportamento del minorenne e la componente soggettiva della evoluzione della sua personalità; in ordine al secondo profilo occorre aver riguardo all’avvenuto cambiamento individuale nel senso della responsabilizzazione del minore (nel caso in esame il giudice afferma che, pur se con l’ultima relazione in atti l’USSM ha rappresentato una immaturità psico-emotiva del minore tale da rendere a quest’ultimo faticoso il processo di elaborazione del pensiero astratto-simbolico e dell’avvio di un lavoro di introspezione, deve sottolinearsi come dal punto di vista soggettivo il ragazzo abbia aderito con successo ad un percorso di responsabilizzazione, stante la consapevolezza da parte dello stesso del disvalore sociale del reato commesso nonché la sua adesione al percorso di mediazione con la vittima; il ragazzo ha altresì, all’odierna udienza, manifestato consapevolezza in ordine alla condotta illecita posta in essere, avendo operato una rivisitazione critica del proprio comportamento. Il reato contestato al giovane deve quindi essere dichiarato estinto, alla luce dell’esito positivo del periodo di messa alla prova).

Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, ordinanza del 23.9.2020