Memorie ex art. 183 c.p.c.: possono anche non essere concesse. Il Giudice può invitare a precisare le conclusioni.

In forza del combinato disposto dell’art. 187, comma 1, c.p.c. e dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’art. 189 c.p.c.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.03.2016, n. 4767

Nota di ALECCI,  La giustizia senza commi

Nota di LUDOVICI, Lo strano caso della natura dei termini ex art. 183, comma VI c.p.c. (nota a Cassazione civile 4767/2016)