Mediazione obbligatoria – termine di 15 gg. fissato dal giudice – mancato rispetto – termine ordinatorio – conseguenze – improcedibilità – sussistenza – precisazioni

In materia di mediazione obbligatoria, laddove il giudice ne abbia disposto il tentativo assegnando termini alle parti, la qualificazione del termine come ordinatorio non è decisiva per affermarne la possibilità di esperimento entro qualsiasi termine.

La natura ordinatoria del è compatibile con la declaratoria d’improcedibilità nei casi, come quello di specie, di mancato effettivo esperimento della mediazione entro la data dell’udienza fissata per tale scopo. Infatti, pur ritenendo che, in considerazione della natura ordinatoria del termine, la domanda di mediazione possa essere presentata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, è comunque necessario, per l’avveramento della condizione di procedibilità, che il primo incontro dinanzi al mediatore avvenga entro l’udienza di rinvio, fissata proprio per la verifica dell’effettivo esperimento della mediazione, a cui è subordinata la procedibilità dell’azione.

 

Corte di Appello di Milano, sentenza del 4.7.2019