Mediazione obbligatoria e primo incontro: bisogna verificare la presenza di impedimenti e non solo della volontà; diversamente, la condizione di procedibilità non è soddisfatta.
Il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, non di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa alla mera volontà delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflativa [Tribunale di Firenze, sezione terza, ordinanza del 17.3.2014].