Mediazione, giustizia predittiva e competenze giuridiche del mediatore
Quanto all’eccezione di prescrizione, fondata sulla pretesa assimilabilità dell’attività svolta nell’ambito del tentativo obbligatorio di mediazione a quella del mediatore di cui si occupano gli artt. 1754 e ss., c.c., essa non può essere affermata, a nulla valendo la coincidenza del termine impiegato per definire le due figure. A questo proposito deve osservarsi che, sebbene non sia escluso che il mediatore possegga qualificazioni professionali giuridico-economiche, e che il suo lavoro possa essere agevolato dall’impiego di tali conoscenze, tali fattori devono ritenersi non essenziali rispetto alla sua prestazione, che è essenzialmente volta a propiziare l’incontro di quelle particolari domande e offerte che sono costituite dalle proposte, controproposte e accettazioni contrattuali e che, d’altra parte, il proprio dell’opera di colui il quale tenta la mediazione di una controversia è quello di prospettare alle parti una possibile convenienza della definizione anticipata di un giudizio che è già destinato, naturalmente, a proseguire di fronte all’autorità giudiziaria. Tale prestazione può essere resa facendo appello a considerazioni non giuridiche, ma questo solo a seguito di una valutazione comparativa (da effettuarsi da parte del soggetto che tenta la mediazione) tra i possibili esiti di un giudizio e quelli di una conciliazione, non avendo senso prospettare alle parti delle utilità (in senso lato) inferiori a quelle che esse potrebbero trarre da un procedimento giudiziale, ciò che richiede una profonda conoscenza non solo delle norme che regolano la materia oggetto di contenzioso, bensì anche di quelle che regolano il contenzioso stesso in sede giurisdizionale. Per tali motivi la prestazione di colui il quale si adoperi per il raggiungimento di un accordo in sede di mediazione obbligatoria deve essere assimilata a quella del professionista, e la prescrizione non può ritenersi maturata.