Mediazione e comparizione personale

In alcun punto delle fonti della disciplina della mediazione civile (decreto legislativo e decreti ministeriali attuativi) sono presenti disposizioni che definiscano le regole applicabili nel caso in cui si voglia adoperare lo strumento della rappresentanza o che richiedano la presenza personale a pena di nullità; in difetto di previsioni specifiche, trovano quindi, applicazione, o comunque non trovano ostacolo, le regole generali in tema di rappresentanza (artt. 1387 ss. cod. civ.). La rappresentanza in oggetto ha natura negoziale e non processuale e, quindi, il rappresentato dovrà conferire adeguata procura “ad negotia” che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti: solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi. A sua volta, il verbale conclusivo del procedimento, è atto che descrive in forma scritta quanto avvenuto in presenza del mediatore, che sarà tenuto ad accertare l’effettiva legittimazione del soggetto che eventualmente rappresenti la parte istante o quella invitata.

 

 

Tribunale di Cassino, sentenza del 3.4.2017