Mediazione delegata: il giudice invita le parti a depositare una nota in cancelleria su come si è svolta la mediazione

Disposta la mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, il giudice ben può invitare le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in Cancelleria, stabilendo a tal fine un termine (nella specie almeno dieci giorni prima dell’udienza) nonché che detta nota dovrà contenere informazioni in merito: all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo, alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione ed ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.

 

Tribunale di Firenze, sezione terza, provvedimento del 17.2.2017