Mediazione delegata: ai fini della competenza non rilevano litispendenza e continenza
Può escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare anche la sospensione del procedimento di mediazione che sia stato disposto nel corso di esso, dal momento che questo incidente, pur inserendosi nel giudizio, ha una propria autonomia, ricollegabile alla sua esclusiva finalità conciliativa, cosicchè non pare risentire delle sorti del processo.
Ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione non rilevano eventi processuali come la litispendenza o la continenza [Tribunale di Verona, ordinanza del 27.1.2014 con nota di SALONIA].