Medesima persona parte processuale in proprio e in qualità di erede: conseguenze sull’integrazione del contraddittorio

Va enunciato il seguente principio: qualora una medesima persona fisica cumuli in sè la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell’inizio del giudizio, non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo già acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio, ravvisandosi nella specie l’unicità della parte in senso sostanziale (diversa essendo la situazione della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito alla interruzione ai sensi dell’art. 299 c.p.c. e art. 300 c.p.c., comma 2, comporta la necessità della citazione in riassunzione – o della prosecuzione del processo – degli eredi in tale qualità, seppur già costituiti nel processo in nome proprio).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.2.2021, n. 5444