Materie attribuite alla sezione specializzata in materia di Impresa o al Tribunale: competenza o distribuzione degli affari all’interno di uno stesso ufficio?

Il rapporto tra la “materia”, di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2 come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2 convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2012, attribuita in primo grado alla Sezione specializzata in materia di Impresa istituita presso i Tribunali e in secondo grado alla Sezione istituita presso le Corti di Appello a norma dell’art. 1 del medesimo D.Lgs., da un lato, e le altre controversie attribuite al Tribunale o alla Corte d’Appello presso la quale la Sezione è incardinata, dall’altro, non è riconducibile alla nozione di competenza, ma a quella di distribuzione degli affari all’interno di uno stesso ufficio. Ne consegue ..........

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