Mancata risposta all’interrogatorio formale: libera valutazione insieme agli altri elementi probatori

In tema di prove, l’art. 232 c.p.c., non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all’interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova; la mancata comparizione non comporta una automatica confessione ma ha valore di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi probatori.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.10.2020, n. 21006