Mancata risposta all’interrogatorio formale: argomento di prova

La valutazione, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., della mancata risposta all’interrogatorio formale rientra nell’ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell’art. 116 c.p.c.; in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato – poichè, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all’interrogatorio –, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell’interrogatorio medesimo.

NDR: in tal senso Cass. n. 10099 del 26 aprile 2013.

Tribunale di Roma, sentenza del 27.1.2020