Mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza impugnata: conseguenze

La mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., determina l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, senza che assuma rilievo che l’eventuale sentenza d’appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l’impugnazione della decisione di primo grado, e non abbia avuto quindi l’effetto di sostituirsi a quest’ultima pronuncia. Tale disciplina risponde ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento, e fa sì che le uniche sentenze di merito che possano sopravvivere all’estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione dopo una cassazione con rinvio della sentenza d’appello siano quelle già coperte da giudicato, in quanto non investite da appello o ricorso per Cassazione, in base ai principi della formazione progressiva del giudicato.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.11.2020, n. 24699