Mancata riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: conseguenze

L’estinzione del giudizio di opposizione ha quale effetto quello di determinare la conferma e la conseguente esecutività del decreto opposto secondo il dettato dell’art. 653 c.p.c.; ulteriore conseguenza sotto il profilo giuridico è il passaggio in giudicato del provvedimento di ingiunzione (giudicato che, oltre a coprire l’esistenza del credito azionato in via monitoria, si estende anche a tutte le questioni ad esso collegate quali fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto azionato, che sarebbero stati deducibili con il giudizio di opposizione). Va dunque confermato che il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, sia per mancata opposizione, sia per estinzione del giudizio instaurato ex art. 645 c.p.c., è un provvedimento pienamente assimilato alla sentenza passata in giudicato. Non è pertanto fondata la considerazione per la quale l’effetto della mancata riassunzione del giudizio di opposizione avrebbe come unica conseguenza quella di rendere esecutivo il decreto senza che sullo stesso si formi alcun giudicato.

 

Tribunale di Milano, sentenza del 12.12.2017