Mancata partecipazione all’udienza: illecito disciplinare anche in caso di vantaggi per l’assistito?

In difetto di un legittimo impedimento ovvero di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

 

 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 97 (pubbl. 6.10.2018)