Mancata opposizione a cartella esattoriale e prescrizione

Nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale la pretesa contributiva previdenziale ad essa sottesa diviene intangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, potendo prescriversi soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi che, in difetto di diverse disposizioni e in sostanziale conformità a quanto previsto dall’art. 2953 c.c. , è soggetta al termine decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c.

 

Trib. Firenze Sez. II, Sent., 28/10/2016

 …omissis…

Può quindi pacificamente affermarsi che tra gli atti impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie rientrino anche l’iscrizione di ipoteca ed il fermo amministrativo disposti per iniziativa dell’Agente della riscossione.

La Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario solo se promosse in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 35 comma 26 quinquies del D.L. n. 223 del 2006 (cfr. ex plurimis Cass. Civ. SS.UU. n. 14501/2010; Cass. Civ. SS.UU. n. 7034/2009; da ult. Cass. Civ. Sez. 5^ n. 13190/2014).

In tutti gli altri casi, le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili, cui l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell’ art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 641 del 16/01/2015).

Nel caso di specie, sss l’iscrizione ipotecaria anche in relazione alle cartelle di pagamento n. sss quella parte riguardante l’omesso pagamento della Tassa di registrazione), nssss hanno pacificamente ad oggetto debiti di natura tributaria e in relazione alle quali pertanto la domanda proposta è assoggettata alla giurisdizione del giudice tributario.

2. Sull’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta.

La domanda proposta ssss ha ad oggetto l’accertamento della legittimità dell’operato della società convenuta consistente nell’assoggettamento ad iscrizione ipotecaria di beni immobili di proprietà dell’attore.

Tale essendo l’ambito del decidere le questioni relative alla prescrizione dei singoli debiti (portati dalle altre cartelle o parte di esse per cui deve ritenersi esistente la giurisdizione dell’a.g.o.) e alla impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale hanno natura pregiudiziale non incidente sul potere di conoscere della controversia spettante a questa a. g. alla stregua delle ordinarie regole della competenza per valore e per territorio.

3. Sul merito della domanda.

La prospettazione dell’attore secondo cui sarebbero estinti per prescrizione i debiti in relazione ai quali è stata iscritta ipoteca legale è priva di fondamento e va respinta.

Anzitutto, inconferente appare il richiamo compiuto dal F. alla giurisprudenza di legittimità in tema di termine per la notifica della cartella di pagamento previsto dall’ art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Invero, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’attore si fonda sull’inutile decorso del termine – a suo dire, quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. – tra le notifiche delle varie cartelle di pagamento, tutte anteriori all’anno 2005, e l’intimazione di pagamento sopravvenuta nel febbraio 2011.

Ciò premesso, l’impostazione difensiva del tttt non può essere condivisa in quanto si pone in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità – che non si ha qui motivo di disattendere – in base al quale “Nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale la pretesa contributiva previdenziale ad essa sottesa diviene intangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, potendo prescriversi soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi che, in difetto di diverse disposizioni e in sostanziale conformità a quanto previsto dall’art. 2953 c.c. , è soggetta al termine decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c.”(cfr. Cass. Sez. L. Sentenza n. 5060 del 15/03/2016; Cass. Civ. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014).

Nella fattispecie in esame, è incontestato che le cartelle di pagamento notificate ttttt sono oramai definitive sicché essendo divenuta intangibile la pretesa contributiva, per effetto della mancata impugnazione della cartella esattoriale, il diritto di credito non è più soggetto ad estinzione per prescrizione.

Tale conclusione vale anche per i crediti portati dalle cartelle di pagamento notificate al tttt più di dieci anni prima del febbraio 2011 dal momento che anche per queste deve ritenersi legittima l’iscrizione ipotecaria avvenuta in relazione a pretese contributive ormai definitivamente consolidatesi per mancata impugnazione degli atti impositivi, non venendo in gioco in questa sede la prescrizione dell’azione diretta all’esecuzione del titolo.

Parimenti infondata deve ritenersi la prospettazione dell’attore relativa all’impignorabilità dei beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale costituito con atto pubblico del 10 ottobre 2008, trascritto il 27 ottobre 2008, e debitamente annotato a margine dell’atto di matrimonio (cfr. doc. all. memoria ex art. 183 sesto comma n. 2).

In via preliminare si osserva, conformemente all’indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, che l’art. 170 c.c. , nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’ art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Ne consegue, che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 2013).

Tanto premesso, si rileva che tttt. non ha assolto all’onere probatorio su di lui gravante in ordine alla circostanza – contestata dalla società convenuta – relativa alla non riferibilità dei crediti ai bisogni del proprio nucleo familiare ed alla conoscenza di tale circostanza da parte del creditore.

Sul punto deve richiamarsi il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “Qualora il coniuge, titolare di un bene conferito ad un fondo patrimoniale, agisca contro un suo creditore, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria perché eseguita sul bene al di fuori delle condizioni di cui all’art. 170 c.c. , ha l’onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 2013).

Nel caso di specie, il tttt si è limitato ad allegare genericamente nell’atto di citazione che le obbligazioni di pagamento rinverrebbero la loro “causa in fattori di diversa natura ed estranei alle necessità familiari” e, alle contestazioni mosse sul punto dalla controparte, ha replicato nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 con allegazioni altrettanto generiche incentrate su una pretesa e indimostrata mancanza di un’inerenza diretta ed immediata tra l’origine dei crediti ed i bisogni della famiglia, oltretutto completamente omissive dell’indicazione della conoscenza di tale circostanza da parte del soggetto creditore per conto del quale l’esattore procede. E’ agevole rilevare che si tratta di allegazioni a cui non è seguita alcuna dimostrazione posto che l’attore non ha neppure chiesto di provare quali fossero i fattori di diversa natura all’origine dei debiti e posto che non può reputarsi che l’estraneità ai bisogni familiari – da intendersi quest’ultimi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013) – derivi automaticamente dall’essere il credito riferibile all’I.N.P.S., all’INAIL ovvero a violazioni del codice della strada. Né d’altra parte la circostanza allegata emerge dai documenti prodotti dall’attore che nulla dicono in ordine all’attività in relazione alla quale si è prodotto il debito e, particolarmente, niente indicano che consenta l’apprezzamento di cui all’art. 170 c.c..

La domanda proposta deve essere dunque respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

pqm

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, sulla domanda proposta da sss nei confronti di Equitalia Centro s.p.a., così provvede:

1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario con riferimento alle cartelle di pagamento n. (ssss (per quella parte riguardante l’omesso pagamento della Tassa di registrazione), nsssss sottese all’iscrizione ipotecaria effettuata da ss s.p.a. ex art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973, con nota n. sssss del 1.2.2011

2) rigetta nel resto la domanda proposta dall’attore;

3) condanna l’attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in Euro 6.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% , IVA e CAP di legge, con distrazione in favore dell’avv. ssss, che si è dichiarata antistataria.

Così deciso in Firenze, il 28 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2016.