Mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti: è mera irregolarità formale.

La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o un’omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime. Il Tribunale ritiene che lo stesso vizio di “mera irregolarità formale”, astrattamente riconducibile alla mancata trascrizione letterale ed integrale delle conclusioni, sia in concreto insussistente, in ragione dell’indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui le stesse sono state formulate, nella loro versione definitiva, dalle parti [Tribunale di Massa, sentenza del 28.1.2015, n. 79].

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