Mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili costituenti presupposto dell’atto notificato: impugnazione dell’atto successivo anche per vizi estranei ad esso

Soltanto la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, costituenti presupposto dell’atto notificato, consente l’impugnazione dell’atto successivo anche per vizi estranei ad esso, cosicché l’impugnazione dell’intimazione di pagamento (o dell’avviso di mora), fondata su fatti impeditivi della pretesa tributaria postula che il ricorrente deduca tale fatto quale elemento costitutivo della domanda di annullamento dell’atto susseguente, per vizio derivato da quello presupposto, e causa petendi della eventuale difesa nel merito della pretesa tributaria [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 10.9.2014, n. 19065].

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