Mancata notifica dell’atto di appello nel rito del lavoro e mera inosservanza del termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza: conseguenze

Nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 c.p.c., non provveda a notificare l’atto di appello, nè, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., l’improcedibilità dell’impugnazione può essere dichiarata d’ufficio, ancorchè la notifica sia avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa – in quella prima udienza – sia stata rinviata. Per converso, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante dall’art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, poichè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che, come precisato dalla Corte cost., ord. n. 60 del 2010, sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.1.2017, n. 792