Mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali, strumento di tutela

Va confermato il principio per cui la mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg., in quanto l’omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi.

 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.5.2017, n. 11493