Mancata intimazione dei testimoni: è decadenza rilevabile d’ufficio.

  Non sussiste alcun serio dubbio sulla rilevabilità d’ufficio della decadenza consequenziale alla mancata intimazione dei testimoni, e ciò sia perché la relativa specifica disciplina mai ha contemplato limiti a tale officiosa rilevabilità (al contrario di quanto previsto dal vecchio testo dell’art. 208 c.p.c.), sia, soprattutto, perché per essa si pongono esigenze di concentrazione processuale e di ordinato svolgimento del processo che ispirano tutto il processo riformato [Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 16.1.2013]. Scarica la sentenza >> CondividiPost correlati:Mancata intimazione dei testi: decadenza dal diritto di assunzione della prova? Maggi ..........

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